Introduzione. Nuove Disposizioni in materia di procedure concorsuali.

Il 25 maggio 2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n. 78/2010 che contiene misure finalizzate alla stabilizzazione finanziaria ed alla competitività economica (il “Decreto Legge”). Il Decreto Legge, pubblicato in data 31 maggio 2010, contiene disposizioni che intervengono in diversi settori dell’economia e prevede una serie di interventi tramite cui attuare una manovra economica volta alla stabilizzazione finanziaria ed all’incentivazione della competitività economica con l’obiettivo di ricondurre, come previsto nel Trattato di Maastricht, il rapporto tra indebitamento e PIL nel 2012 al di sotto del 3%.

Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 è intervenuto favorendo la concessione di nuova finanza ed estendendo il periodo durante il quale non possono essere avviate azioni esecutive nel contesto dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

L’articolo 48 (Disposizioni in materia di procedure concorsuali) del Decreto Legge ha apportato significative modifiche al Regio Decreto n. 267 del 16 marzo del 1942 (la “Legge Fallimentare”) ed in particolare ha introdotto:

(i) un nuovo articolo 182 - quater della Legge Fallimentare, che estende il beneficio della prededucibilità ai crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche ed intermediari finanziari (A) in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione omologati (tale prededuzione è estesa ai finanziamenti soci, sino all’80% del loro ammontare) ovvero (B) in funzione della presentazione delle rispettive domande al giudice competente, purché il concordato o l’accordo siano successivamente omologati. La misura offre un importante nuovo strumento idoneo ad incentivare l’erogazione di nuova finanza nelle situazioni di crisi;

(ii) tre nuovi commi nel testo del previgente articolo 182 - bis della Legge Fallimentare, che consentono di anticipare sin dalla fase delle trattative di un accordo di ristrutturazione il periodo di “moratoria” dalle azioni esecutive e cautelari. La sospensione anticipata è disposta dal giudice, su istanza dell’imprenditore corredata della documentazione richiesta dalla nuova norma. La misura si presta quindi ad agevolare la conclusione degli accordi di ristrutturazione, riducendo il rischio per l’imprenditore di dover far fronte alle richieste dei creditori estranei alle negoziazioni per il periodo necessario a concludere la trattativa.


Nuove previsioni introdotte nell’articolo 182 bis Legge Fallimentare.

Il secondo comma dell'articolo 48 del Decreto Legge inserisce nell’articolo 182-bis tre nuovi commi.
Tali nuove disposizioni prevedono che il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive per i creditori aventi causa anteriore, già previsto per un periodo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese dell’accordo di ristrutturazione, possa essere richiesto dall’imprenditore anche nel corso delle trattative volte alla definizione dell’accordo di ristrutturazione, prima della sua formalizzazione, depositando presso il tribunale:

(i) la documentazione di cui al primo ed al secondo comma dell’articolo 161 della Legge Fallimentare;

(ii) una proposta di accordo di ristrutturazione corredata da una dichiarazione dell’imprenditore ricorrente, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta di accordo di ristrutturazione sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti; e

(iii) una dichiarazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d) della Legge Fallimentare circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. Occorre notare che il Decreto non ha precisato, analogamente a quanto si richiede per il concordato preventivo, che la relazione redatta dal professionista debba attestare, oltre alla fattibilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, anche la veridicità dei dati aziendali.

Secondo quanto previsto dalle nuove norme introdotte nell’articolo 182-bis, il tribunale, verificata la completezza della documentazione presentata, fissa l’udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell’istanza, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione depositata dal ricorrente. Nel corso dell’udienza, verificato che sussistono i presupposti per perfezionare un accordo di ristrutturazione dei debiti con il 60% dei creditori e per il regolare pagamento dei creditori con cui non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive assegnando un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista che attesti l’attuabilità dell’accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

La nuova norma permette quindi di anticipare gli effetti inibitori ad un momento antecedente il perfezionamento dell’accordo e può essere particolarmente utile in una situazione nella quale vi sia una notevole tensione con controparti commerciali o, anche, finanziarie.

*

Gli avvocati dello Studio G.E.LEX offrono assistenza legale ai propri Clienti in materia di ristrutturazioni del debito e nelle varie fasi della crisi di impresa. Seguono, inoltre, il contenzioso pre-fallimentare e fallimentare su tutto il territorio italiano.

 

Studio Legale Tributario

G.E.LEX

 

Global Executive Lex

 

www.gelex.it

 

Roma - Napoli

Rome - Naples