1.1 In data 6 novembre 2012 la Corte Costituzionale ha depositato le motivazioni che l’hanno portata a dichiarare l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

Ciò che risalta maggiormente, dopo il deposito, è che insieme all’art. 5 c. 1, la cui incostituzionalità era nota sin dal 24 ottobre scorso, con il deposito della sentenza, sono state rese note le ulteriori disposizioni del D.Lgs. 28/10 colpite da illegittimità costituzionale in via consequenziale.

Tra queste, spiccano certamente quelle di cui agli artt. 4 e 13 che prevedevano, rispettivamente, l’obbligo per gli avvocati di informare i propri clienti della possibilità di risolvere le controversie mediante lo strumento della mediazione finalizzata alla conciliazione (art. 4) e la comminatoria di sanzioni per la parte che non partecipava al procedimento (art. 13).

1.2 Nel dettaglio, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 272/2012 ha dichiarato incostituzionali le seguenti norme del D.Lgs. 28/10:

1. articolo 5, comma 1;

2. in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

a) dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo («L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1»;

b) dell’art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»,

c) dell’art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e»;

d) dell’art. 5, comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»;

e) dell’art. 6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo cinque,»;

f) dell’art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1»;

g) dello stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo «computano» anziché «computa»;

h) dell’art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo;

i) dell’art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13»;

l)  dell’intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo «resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile»;

m) dell’art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo;

n)  dell’art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo;

o)  dell’art. 24 del detto decreto legislativo.

1.3 In ogni caso, occorre precisare che la mediazione obbligatoria, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte soltanto per un vizio di eccesso di delega nella predisposizione del D.lgs. n. 28 del 2010; infatti, nella parte motiva della sentenza si legge che “Il denunciato eccesso di delega, dunque, sussiste, in relazione al carattere obbligatorio dell’istituto di conciliazione e alla conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010” e ciò in considerazione del fatto che “il carattere dell’obbligatorietà per la mediazione non trova alcun ancoraggio nella legge delega”.

Ne consegue che dalla motivazione della sentenza non emerge alcuna censura nei confronti della mediazione obbligatoria, che, giovi ricordarlo, è, e rimane, obbligatoria per legge in materia di telecomunicazioni e di subfornitura industriale, materie nelle quali l’obbligatorietà, in passato, è stata più volte ritenuta costituzionale dalla Corte e che, quindi, potrà essere reintrodotta nel nostro ordinamento in qualsiasi momento, purché con idoneo strumento normativo.

Infine, appare ulteriormente necessario evidenziare all’esito della sentenza, come nulla cambi rispetto al passato in relazione alle procedure di mediazione volontarie, a quelle delegate, nonché a quelle nascenti da clausola contrattuale, o statutaria, che continueranno a essere attivate e gestite in base alle disposizione del D.lgs. n. 28 del 2010 andate esenti dall’intervento del Giudice delle leggi.